(Com. Uff. n. 1/DIV del 08.04.2016)
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, la
deposizione del calciatore (?) Rondello Francesco alias “Loco” e
le dichiarazioni della società Genova Lex in sede di cronaca di gara
a mezzo del sedicente calciatore Sciutti Fabio,
RILEVATO
- che dagli atti ufficiali il punteggio parziale al
termine dei primi due tempi di gara risulta essere il seguente:
Genova Lex 4 Jusport Padova 0;
- che dalle sommarie informazioni raccolte al
termine del terzo tempo di gara è emersa la condotta
antiregolamentare dell'intera squadra locale, tenuta nell'arco
dell'intero terzo tempo;
- che la testimonianza lapidaria resa
nell'immediatezza del fatto dal calciatore (?) Rondello Francesco
alias “Loco” (si legge: “Ottimo terzo tempo a Genova,
grandi... ma non bevono!!!”), unitamente alle dichiarazioni
ufficiali rese dal sedicente calciatore Sciutti Fabio in sede di
cronaca di gara, confermano in modo univoco e concordante la chiara
condotta anti regolamentare, sotto il profilo della astensione
alcolica, tenuta dalla compagine genovese nel corso dell'intero terzo
tempo, tradizionalmente allestito a tal uopo
Tutto ciò premesso,
OSSERVA
- che accertata la responsabilità della Società
Genova Lex per la violazione delle norme non scritte di fair play
alcolico che disciplinano il Torneo Avvocup, occorre procedere con
criteri di ragionevolezza alla determinazione della conseguente
sanzione;
- che l’episodio in oggetto, pur costituendo una
grave irregolarità, sul piano sostanziale non è qualificabile come
“patologico” in quanto non ha avuto influenza sul regolare
svolgimento della gara e sul risultato maturato sul campo nelle prime
due frazioni di gioco;
- conseguentemente, non si ritiene di poter
applicare la sanzione della perdita della gara a tavolino a carico
della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la
funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il
risultato finale di una gara che sul campo non abbia avuto uno
svolgimento regolare.
P.Q.M.
- delibera la sonfitta parziale a tavolino per 3-0
con esclusivo riferimento alla terza frazione di gioco, in danno
della compagine genovese;
- omologa per l'effetto il risultato finale della
gara in oggetto nella misura di 4-3 in favore della compagine Genova
Lex, in ragione della somma complessiva dei risultati maturati – in
campo e a tavolino - nei tre tempi di gara;
- delibera l'ammonimento ufficiale della predetta
Società, che ha da ritenersi in stato formale di diffida permanente
nell'arco dell'intera manifestazione;
- rigetta per incompetenza territoriale la
tempestiva istanza di tale Piccolo Decio per l'assegnazione a sé
medesimo delle tre marcature decretate a tavolino in favore della
Società Jusport Padova.
IL GIUDICE SPORTIVO
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2 commenti:
Stupendo, con la chicca del tormentone su Decio !
Disonore ed onta sui ragazzi genovesi: buuuuuu buuuuuu buuuuuu!!!
Grandioso Enrico! 😂😂😂
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