.

.

venerdì 8 aprile 2016

AVVOCUP - Il Giudice Sportivo "rettifica" il risultato tra Genova e Padova

.
GARA GENOVA LEX – JUS SPORT PADOVA DEL 2 APRILE 2016

(Com. Uff. n. 1/DIV del 08.04.2016)

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, la deposizione del calciatore (?) Rondello Francesco alias “Loco” e le dichiarazioni della società Genova Lex in sede di cronaca di gara a mezzo del sedicente calciatore Sciutti Fabio,

RILEVATO

- che dagli atti ufficiali il punteggio parziale al termine dei primi due tempi di gara risulta essere il seguente: Genova Lex 4 Jusport Padova 0;

- che dalle sommarie informazioni raccolte al termine del terzo tempo di gara è emersa la condotta antiregolamentare dell'intera squadra locale, tenuta nell'arco dell'intero terzo tempo;

- che la testimonianza lapidaria resa nell'immediatezza del fatto dal calciatore (?) Rondello Francesco alias “Loco” (si legge: “Ottimo terzo tempo a Genova, grandi... ma non bevono!!!”), unitamente alle dichiarazioni ufficiali rese dal sedicente calciatore Sciutti Fabio in sede di cronaca di gara, confermano in modo univoco e concordante la chiara condotta anti regolamentare, sotto il profilo della astensione alcolica, tenuta dalla compagine genovese nel corso dell'intero terzo tempo, tradizionalmente allestito a tal uopo

Tutto ciò premesso,

OSSERVA

- che accertata la responsabilità della Società Genova Lex per la violazione delle norme non scritte di fair play alcolico che disciplinano il Torneo Avvocup, occorre procedere con criteri di ragionevolezza alla determinazione della conseguente sanzione;

- che l’episodio in oggetto, pur costituendo una grave irregolarità, sul piano sostanziale non è qualificabile come “patologico” in quanto non ha avuto influenza sul regolare svolgimento della gara e sul risultato maturato sul campo nelle prime due frazioni di gioco;

- conseguentemente, non si ritiene di poter applicare la sanzione della perdita della gara a tavolino a carico della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il risultato finale di una gara che sul campo non abbia avuto uno svolgimento regolare.

P.Q.M.

- delibera la sonfitta parziale a tavolino per 3-0 con esclusivo riferimento alla terza frazione di gioco, in danno della compagine genovese;

- omologa per l'effetto il risultato finale della gara in oggetto nella misura di 4-3 in favore della compagine Genova Lex, in ragione della somma complessiva dei risultati maturati – in campo e a tavolino - nei tre tempi di gara;

- delibera l'ammonimento ufficiale della predetta Società, che ha da ritenersi in stato formale di diffida permanente nell'arco dell'intera manifestazione;

- rigetta per incompetenza territoriale la tempestiva istanza di tale Piccolo Decio per l'assegnazione a sé medesimo delle tre marcature decretate a tavolino in favore della Società Jusport Padova.

IL GIUDICE SPORTIVO
.

2 commenti:

Ugè ha detto...

Stupendo, con la chicca del tormentone su Decio !

Disonore ed onta sui ragazzi genovesi: buuuuuu buuuuuu buuuuuu!!!

paolove ha detto...

Grandioso Enrico! 😂😂😂